Legge 124/17: obbligo di comunicazione di preventivo scritto sulla prestazione

In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 150 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”),  dal 29 Agosto 2017 è diventato obbligatorio fornire al paziente/cliente nell’ambito del Consenso Informato anche un preventivo scritto (o digitale) sulla prestazione.
Già il decreto legge n.1 del 4 Gennaio 2012 aveva introdotto l’obbligo del preventivo per i tutti i professionisti, senza però fare richiesta espressa della forma scritta (o digitale). D’ora in poi è quindi necessario comunicare anche in forma scritta o digitale la prevedibile misura del costo della prestazione.
Il costo della prestazione deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Come già previsto dal Codice Deontologico, occorre specificare la durata del trattamento solo laddove questa é prevedibile e preventivabile (esempi: valutazione psicodiagnostica, somministrazione test, consulenza psicologica etc.) *
Nel preventivo di spesa occorre precisare la parte dell’onorario inerente la quota che riguarda la cassa previdenziale (il 2% da versare all’Enpap).

* Cit. dall’Art.24 del Codice Deontologico:
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce [….] informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza [….] Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata”.

Fac simile di definizione incarico: Definizione Incarico
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