Deontologia e segnalazioni

L’Ordine degli Psicologi della Liguria ha il compito far conoscere e curare l’osservanza del Codice Deontologico, ed eventualmente provvedere a sanzionare i comportamenti dei propri iscritti di cui si riscontrino gli illeciti al Codice Deontologico. L’Ordine ha inoltre il mandato di svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione attraverso la denuncia alla Procura della Repubblica.

Per effettuare segnalazioni su presunte attività irregolari in ambito psicologico è necessario contattare la Segreteria con le modalità indicate nella SEZIONE APPOSITA di questo sito. Per chiarimenti o domande in materia di deontologia professionale, è invece possibile contattare il Consigliere dell’Ordine referente per la deontologia, la dott.ssa Giuliana Callero al numero +39 3770882970 o all’indirizzo e-mail  callero@ordinepsicologiliguria.it

IL CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico raccoglie le norme di comportamento cui lo psicologo deve attenersi nello svolgimento della propria attività, fornisce i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici e per dare pregnanza etica alle azioni professionali.

Le finalità a cui tende l’operato dello psicologo sono quelle di “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo, della comunità” e “migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.” (art.3)

I principi generali che lo guidano sono la “correttezza professionale”, ”la competenza e serietà professionale”, ”l’autonomia professionale” articolati in una serie di norme che regolano i rapporti con l’utenza e la committenza (capo II), con i Colleghi (capo III) e con la società (capo IV).

Le norme del codice sono vincolanti per tutti gli psicologi iscritti e la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare.

L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

L’esercizio abusivo si configura ogni qualvolta venga di fatto svolta un’attività che sia chiaramente riconducibile a una professione per la quale sia per Legge necessario avere una formazione ed un titolo adeguati, come quella di Psicologo. Nel caso della Psicologia, chiunque effettui le prestazioni definite precedentemente si trova perciò a commettere tale reato perseguito dall’art. 348 del Codice Penale; esso è, tra l’altro, di specie tale per cui lo Stato deve procedere d’ufficio ogni qualvolta un Organo della Pubblica Amministrazione effettua una denuncia in tal senso.

Lo stesso Codice Deontologico degli Psicologi richiede agli iscritti di contrastare tale pratica, in quanto di sicuro danno non solo per i professionisti sottoposti a concorrenza sleale, ma soprattutto per il cliente finale, che viene così a trovarsi esposto all’operato di persone incompetenti in una materia delicatissima che va ad incidere sulla salute psichica di utenti che spesso, già di per sé, si trovano in condizioni di fragilità.

DOCUMENTI UTILI

Codice Deontologico

Regolamento Disciplinare

 







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