Termine dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 per esercenti le professioni sanitarie anticipato al 1° novembre

Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto che anticipa al 1° novembre l’obbligo vaccinale contro il Covid per esercenti le professioni sanitarie.
Il testo modifica quanto disciplinato dal decreto legge n. 44 del 2021 che prevedeva un obbligo vaccinale per esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali fissando un termine ultimo al 31 dicembre 2022.
Il ministro Schillaci ha così spiegato la ratio della cancellazione dell’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie a partire dal 1° novembre: “Il quadro epidemiologico è mutato, in particolare dai dati si vede che l’impatto su ospedali è limitato e che c’è una diminuzione dei contagi e la stabilizzazione nell’occupazione degli ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute”, evidenziando comunque che “se arriveranno nuove varianti noi siamo pronti in ogni momento a intervenire.
Per iscritte e iscritti sospesi ex lege è disposta la cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’albo ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.








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