Tutela del cittadino e codice deontologico

La tutela del cittadino e il Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani

La professione dello psicologo e le prestazioni che esso eroga, sono legate al diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della Costituzione delle Repubblica Italiana, che lo definisce un diritto dell’individuo e un interesse per la collettività.

La nascita degli Ordini regionali o provinciali, prevista dalla legge 56/89, è volta alla tutela della cittadinanza e assegna agli Ordini il compito di vigilare sullo svolgimento della professione psicologica. La tutela dell’utente non può prescindere dalla salvaguardia delle specificità della professione. Solo garantendo che gli strumenti dello psicologo (così come per quanto riguarda lo psicoterapeuta) vengano utilizzati da chi possiede le competenze e le conoscenze necessarie si può garantire un servizio adeguato ai cittadini, nell’interesse della collettività e del singolo paziente.

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi ha definito un Codice Deontologico, cui ogni professionista è tenuta/o ad attenersi, nel rispetto della professione stessa, di colleghe e colleghi e dell’utenza.







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