L’Ordine e i compiti istituzionali

L’Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico non economico, istituito con la Legge n.56 del 1989 sul quale vigila il Ministero della Salute.

L’Ordine è costituito dagli iscritti all’Albo ed è strutturato a livello regionale o provinciale nei soli casi di Bolzano e Trento. Il Consiglio dell’Ordine è costituito in un numero variabile in funzione del numero degli iscritti all’ordine stesso, i suoi componenti, scelti fra gli iscritti, durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione e non sono eleggibili per più di due volte consecutive, DPR 221/2005.

Il consiglio regionale o provinciale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. I presidenti dei diversi Consigli regionali o provinciali costituiscono il Consiglio Nazionale che dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L. 56/89, il Consiglio dell’Ordine esercita le seguenti funzioni:

  • vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
  • cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ordine, cura il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
  • provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’Ordine;
  • conferisce incarichi ai consiglieri, ove necessario;
  • designa i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;
  • cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
  • adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27;
  • provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizione vigenti in materia di imposte dirette.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n. 56 del 1989
DPR 221/2005







Condivisione