In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 150 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), dal 29 Agosto 2017 è diventato obbligatorio fornire al paziente/cliente nell’ambito del Consenso Informato anche un preventivo scritto (o digitale) sulla prestazione.
Già il decreto legge n.1 del 4 Gennaio 2012 aveva introdotto l’obbligo del preventivo per i tutti i professionisti, senza però fare richiesta espressa della forma scritta (o digitale). A partire dall’entrata in vigore della legge 124/17 è invece necessario comunicare anche in forma scritta o digitale la prevedibile misura del costo della prestazione.
Come già previsto dal Codice Deontologico, occorre specificare la durata del trattamento solo laddove questa è prevedibile e preventivabile (esempi: valutazione psicodiagnostica, somministrazione test, consulenza psicologica etc.). *
Nel preventivo di spesa occorre precisare la parte dell’onorario inerente la quota che riguarda la cassa previdenziale (il 2% da versare all’Enpap).
* Cit. dall’Art.24 del Codice Deontologico:
“Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce [….] informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza [….] Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata”.
Alla luce degli adeguamenti della normativa italiana al Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), mediante il D.Lgs. 101/2018, che ha modificato il vecchio Codice privacy (D. Lgs. 196/03), il CNOP ha integrato la modulistica unica relativa a Privacy e Consenso Informato, che include la voce relativa alla definizione dell’incarico e al preventivo scritto. La pagina dedicata si trova al seguente link:





