Lo psicologo che svolge l’attività di libero professionista è necessariamente in contatto diretto con tutto ciò che concerne l’apparato normativo nel settore fiscale. In questa sezione del sito mettiamo a disposizione degli iscritti una serie di informazioni sugli adempimenti e alcuni strumenti utili per l’attività professionale.
1) APERTURA DELLA PARTITA I.V.A
In linea di massima è necessario ricorrere all’apertura della partita I.V.A., e quindi emettere fatture, in presenza delle seguenti caratteristiche dell’impegno professionale:
– Abitualità nell’esercizio del lavoro autonomo.
– Pluricommittenza (ossia lavorare per più aziende).
– Garanzia di reddito costante.
L’apertura della partita I.V.A. può essere fatta in 2 modi:
– Rivolgendosi direttamente alla più vicina “agenzia delle entrate” entro 30 giorni dall’inizio attività: l’apertura è immediata. La sede dell’agenzia può essere individuata o sulla rubrica telefonica o mediante consultazione dell’apposito sito internet.
– Rivolgendosi ad un commercialista: l’apertura avviene con procedura informatica ed è operativa, di massima, in giornata o comunque nelle 24 ore successive all’operazione.
Aprire la partita I.V.A. non costa nulla. Se si opta per l’apertura di partita I.V.A., è tendenzialmente meglio farlo a inizio anno, in quanto la dichiarazione dei redditi viene redatta sull’anno solare e anche l’ENPAP fa riferimento all’intero anno in corso.
Molte prestazioni che lo psicologo può erogare sono esenti I.V.A..
Viene riportato di seguito un elenco esemplificativo.
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO
AI FINI DI DETERMINARNE L’ESENZIONE O MENO DALL’ I.V.A.
(art. 10, n. 18, D.P.R. 633/72)
Prestazioni esenti I.V.A.
Ogni prestazione di natura clinica è esente da I.V.A.. In via generale si possono considerare prestazioni cliniche quelle nelle quali lo psicologo si adopera per la cura di una determinata patologia o per la sua prevenzione.
A titolo esemplificativo si possono ricondurre in queste fattispecie:
– Colloqui psicologici. Si tratta di colloqui finalizzati alla ricerca di spiegazioni psicologiche per determinati problemi (difficoltà di apprendimento, problemi nel rapporto genitori-figli o insegnanti-allievi, ecc.).
– Colloqui di sostegno: sono colloqui finalizzati al sostegno psicologico di persone con problemi psicopatologici lievi ed episodici.
– Colloqui psicodiagnostici. Sono colloqui finalizzati all’individuazione di specifiche condizioni psicopatologiche.
– Consultazioni psicologiche. Si chiede allo psicologo un parere su problemi esistenti nell’individuo o nella coppia o nella famiglia e sulle relative possibilità di trattamento.
– Somministrazione di test psicoattitudinali. Sono test utilizzati ai fini dell’orientamento scolastico o professionale o nel contesto a fronte di problematiche di apprendimento.
– Somministrazione di test proiettivi. Sono test utilizzati per trarre un profilo psicologico dell’individuo quasi sempre con fini diagnostici o di orientamento per la cura.
– Supervisione. E’ un’attività rivolta sia a colleghi che chiedono di essere seguiti nel trattamento psicoterapeutico di pazienti, sia ad operatori socio-sanitari (ad esempio infermieri) nel loro rapporto professionale con degenti. Può essere rivolta sia a singoli che a gruppi di operatori.
– Conduzioni di gruppi. E’ un’attività meno nota ma con una precisa caratterizzazione professionale. Lo psicologo, che in genere ha fatto una formazione specifica, può condurre gruppi con scopi psicoterapeutici o di formazione clinica o di formazione all’uso della relazione in ambito professionale (ad esempio per insegnanti) o di formazione alle relazioni interpersonali in ambito aziendale (Training group).
– Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo.
Prestazioni imponibili I.V.A. (I.V.A. 22%):
Sono da considerarsi prestazioni imponibili I.V.A. tutte le prestazioni che non hanno natura clinica.
– Colloqui di selezione. Sono colloqui o interviste finalizzate alla selezione del personale o alla valutazione del personale in caso di riorganizzazione.
– Insegnamento di materie psicologiche. Sono insegnamenti che possono essere attuati in vari contesti (Scuole pubbliche, scuole private, corsi di formazione aziendale, corsi di aggiornamento regionali, ospedali, ecc.). Gli insegnamenti riguardano sia la psicologia generale che la psicologia clinica e la psicopatologia.
– Formazione clinica. Sono prestazioni che riguardano l’attività in scuole di psicoterapia sia sotto forma di insegnamento di materie specifiche, sia sotto forma di supervisione.
– Perizie psicologiche. Servono sia per fornire un parere a tribunali o legali sulle condizioni psicologiche o psicopatologiche che hanno portato un individuo a compiere un determinato atto, sia per fornire al giudice indicazioni utili per l’eventuale affidamento di un minore.
2) COMPILAZIONE DI UNA PARCELLA
Riportiamo alcuni esempi di calcolo fatture, che si riferiscono ai diversi regimi fiscali adottati e alle relative modalità di compilazione del documento:
Regimi “normali” (contabilità ordinaria) – Prestazione soggetta ad I.V.A.
Regimi “normali” (contabilità ordinaria) – Prestazione esente I.V.A.
Regimi agevolati – nuovo regime forfettario + vecchio regime “contribuenti minimi”
3) DETRAIBILITA’ E DEDUCIBILITA’ DELLE PRESTAZIONI RESE DA PSICOLOGI
La detraibilità/deducibilità fiscale a favore dei Clienti per le spese sostenute in relazione a prestazioni rese da Psicologi e Psicologi Psicoterapeuti
In generale, sono detraibili come spese mediche specialistiche tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche sia di altra natura, purché rese da un iscritto all’Albo degli Psicologi, dotato di specializzazione post-lauream in Psicoterapia o in altra disciplina. In aggiunta a ciò, tra le spese mediche generiche sono detraibili tutte le spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione resa da uno psicologo regolarmente iscritto all’Albo.
Per i soli contribuenti indicati all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (ovvero i soggetti normativamente individuati come disabili), le spese mediche (generiche, e pertanto anche quelle sopra richiamate come tali, danno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo, anziché ad una detrazione dall’imposta lorda.
Di seguito il testo completo dell’articolo, scaricabile anche in versione pdf
Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina, attualmente all’art. 15, le detrazioni dall’Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare al comma 1 lettera c) è scritto che spetta una detrazione del 19% della spesa complessiva (con una franchigia di euro 129,11) per il sostenimento di “spese sanitarie”.
Tale locuzione è poi chiarita come segue dal legislatore stesso: “Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica… e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.
Pertanto, ai fini della detrazione fiscale la normativa tributaria che riguarda più specificamente le prestazioni rese da Psicologi e/o Psicologi-Psicoterapeuti fa riferimento a:
a) spese mediche e di assistenza specifica;
b) spese per prestazioni specialistiche.
Le spese di assistenza specifica riguardano in realtà le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali) o autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, quali prelievi o applicazioni con apparecchiature elettromedicali.
È pertanto necessario approfondire cosa si intenda per spese mediche (generiche) e prestazioni (sanitarie) specialistiche, atteso che le spese sostenute per dette prestazioni danno diritto alla detrazione; e più in particolare se le spese conseguenti a prestazioni rese da psicologi rientrino nell’ambito delle spese mediche generiche o delle spese per prestazioni (sanitarie) specialistiche.
SPESE MEDICHE (GENERICHE)
Tale espressione compare, con una piccola variante, fin dalla prima versione del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e fin da subito ci si è posti il problema dell’ampiezza da dare al suo significato; se cioè confinarla alle spese per prestazioni rese da un laureato in medicina o ampliarla, con un connotato meno tecnico, alle spese per prestazioni di cura e riabilitazione, anche se rese da non medici.
In tale senso non vi è mai stato dubbio, ad esempio, che le spese per cure termali, sebbene rese da non medici, diano diritto alla detrazione qualora prescritte da un medico. Ma in assenza di prescrizione medica? Per rispondere a tale domanda è utile, richiamare la normativa di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 laddove vengono identificate le prestazioni sanitarie con quelle di diagnosi, cura e riabilitazione e di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 1994 n. 26 (applicativo del già citato articolo 10) laddove si conferma che, almeno ai fini dell’ermeneutica fiscale, lo psicologo esercita una “professione sanitaria”; e ciò, si noti bene, benché la sua professione non fosse soggetta a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Non solo, ma nell’ambito del medesimo decreto veniva affermato che il carattere sanitario delle prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli psicologi era presente “ex se” e non solo quando erogate a seguito di prescrizioni mediche. Ora, sebbene il decreto n. 26 sia stato abrogato con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 17 maggio 2002, non è stata modificata la sostanza dell’inquadramento sopra descritto. Pertanto, e in assenza di un’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria di senso contrario, appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno psicologo iscritto all’albo.
SPESE PER PRESTAZIONI (SANITARIE) SPECIALISTICHE
Tale espressione compare per la prima volta nella normativa tributaria all’art. 10 del DPR 29 settembre 1973 n. 597 per le spese sostenute nel 1980 e verrà poi trasfusa, senza modifiche, prima all’art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, poi all’articolo 13-bis ed infine nell’attuale articolo 15. La circolare del Ministero delle Finanze 23 aprile 1981 n. 14 è stata la prima fonte interpretativa della espressione in oggetto e si espresse come segue: “per prestazione specialistica deve intendersi quella resa da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono specialisti i medici che risultano in possesso dello speciale diploma rilasciato da un’Università”. Tale interpretazione, che sembrava a prima vista escludere prestazioni rese da non medici o anche da medici generici, era però integrata da un elenco di esami e terapie che “diventavano” prestazioni specialistiche se prescritte da un medico, anche se non specialista (esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, tac, ecografie, indagini laser, ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia…) ed eseguite da un tecnico.
Successivamente tuttavia, il Ministero è tornato sull’argomento con la circolare 6 febbraio 1997 n. 25, valorizzando nel testo legislativo non tanto il richiamo alla medicina quanto all’attributo “sanitarie”, che deve intendersi certamente di significato più ampio. Appare possibile qui richiamare nuovamente, per attribuire un significato tecnico al termine, la normativa di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 laddove circoscrive le prestazioni sanitarie a quelle di diagnosi, cura e riabilitazione (vedi sopra). Alla luce di tale sviluppo si inquadra quindi la nota interpretazione ministeriale in relazione alle prestazioni rese da psicoterapeuti. Infatti, in una rassegna di risposte pubblicata da FISCOOGGI (Rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate) il 28 luglio 2006, lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito che “rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche (?) specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all’Albo”.
Sulla scorta di queste interpretazioni, che certamente tengono conto, rispetto alla precedente circolare, dell’evoluzione intervenuta nel novero delle prestazioni sanitarie specialistiche dal 1981 al 2006, è agevole concludere per la detraibilità delle spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione di psicoterapia resa da uno psicoterapeuta iscritto all’Albo degli Psicologi, in quanto dotato di specializzazione. Perfettamente assimilabili alle spese di cui sopra sono quelle sostenute a fronte di altre prestazioni sanitarie rese da un iscritto all’Albo degli Psicologi, dotato di eventuali altre specializzazioni post-lauream, diverse da quella di psicoterapia. Pertanto appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese da uno psicologo iscritto all’Albo e dotato di specializzazione.
4) PARTITA I.V.A. O PRESTAZIONE OCCASIONALE
L’apertura della partita IVA è obbligatoria se l’attività viene svolta in via abituale, mentre non lo è se è svolta in via occasionale: non esistono limiti economici (reddito annuo) o numerici (numero di pazienti o numero di prestazioni) che possano identificare la abitualità o meno dell’esercizio. Pertanto è opportuno verificare preliminarmente con un commercialista, sulla base delle proprie previsioni di breve periodo (prospettive di clientela, contratti in via di definizione con enti, privati o pubblici, onlus, cooperative ecc.) e degli altri elementi di futuro esercizio della professione (es. si ipotizza di prendere in locazione un locale per adibirlo a studio o, al contrario, si eserciterà temporaneamente l’attività tra le mura domestiche), se la propria attività potrà comportare l’obbligo di apertura della partita I.V.A. fin da subito. La scelta è delicata, non solo per evidenti motivi di regolarità fiscale, ma anche per una stima dei rapporti costi/benefici che comporta aprire la partita iva rispetto ad esercitare occasionalmente la professione.
In ogni caso occorre ricordare che la prestazione sanitaria erogata dallo psicologo è deducibile al 100% da parte del cliente/paziente in sede di dichiarazione dei redditi, sia che venga certificata attraverso fattura, sia che si rilasci una notula (sebbene si abbia notizia del comportamento difforme di qualche Agenzia delle Entrate).
Prestazione occasionale
Si definisce rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo.
Apertura della partita I.V.A.
In linea di massima è necessario ricorrere all’apertura della partita I.V.A., e quindi emettere fatture, in presenza delle seguenti caratteristiche dell’impegno professionale:
- Abitualità nell’esercizio del lavoro autonomo.
- Pluricommittenza (ossia lavorare per più aziende).
- Garanzia di reddito costante.
L’apertura della partita I.V.A. può essere fatta in 2 modi:
- Rivolgendosi direttamente alla più vicina “agenzia delle entrate” entro 30 giorni dall’inizio attività: l’apertura è immediata. La sede dell’agenzia può essere individuata o sulla rubrica telefonica o mediante consultazione dell’apposito sito internet .
- Rivolgendosi ad un commercialista: l’apertura avviene con procedura informatica ed è operativa, di massima, in giornata o comunque nelle 24 ore successive all’operazione.
Aprire la partita I.V.A. non costa nulla. Se si opta per l’apertura di partita IVA, è tendenzialmente meglio farlo a inizio anno, in quanto la dichiarazione dei redditi viene redatta sull’anno solare e anche l’ENPAP fa riferimento all’intero anno in corso.
5) PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO ESENTI E SOGGETTE A I.V.A
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO AI FINI DI DETERMINARNE L’ESENZIONE O MENO DALL’ I.V.A. (art. 10, n. 18, D.P.R. 633/72)
La normativa vigente non prevede un elenco ufficiale delle prestazioni esenti/non esenti IVA di emanazione della Agenzia delle Entrate, in quanto l’esenzione o l’applicazione dell’IVA dipende dalla natura e dalla finalità della prestazione psicologica che talvolta può non avere una definizione univoca.
Resta quindi valida l’indicazione a consultare un commercialista di riferimento oppure contattare l’ Agenzia delle Entrate.
In via generale ogni prestazione di natura clinica è esente da I.V.A. Si possono considerare prestazioni cliniche quelle nelle quali lo psicologo si adopera per la cura di una determinata patologia o per la sua prevenzione.
Ogni attività che non sia direttamente finalizzata alla salute della persona (prestazione sanitaria di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona) è invece assoggettata all’I.V.A. in misura del 22%. Pertanto, prestazioni professionali concernenti le aree della psicologia del lavoro e della formazione, dell’educazione e dell’orientamento, della comunità, dello sport, nonché l’attività peritale e la psicologia giuridica sono escluse dall’esenzione IVA.
Elenco esemplificativo delle prestazioni esenti o assoggettate a IVA.
6) REGIMI FISCALI AGEVOLATI (PRINCIPALI DISPOSIZIONI)
La Legge di Stabilità 2016 all’art.1 comma 111 – 13 ha riformato nuovamente i regimi fiscali in vigore per tutte le attività professionali.
In particolare dal 1° gennaio 2016 i possibili regimi fiscali sono:
1) Regime forfettario (recentemente modificato dall’art. 1 comma 691/692 l. 124/2019 con effetto dal 1/1/2020)
2) Regime ordinario;
3) Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (contribuenti minimi).
La Legge di Stabilità ha previsto che dal 01.01.2016 non è più possibile aprire la partita I.V.A. aderendo al regime dei contribuenti minimi poichè sostituito dal nuovo regime forfettario.
Tuttavia chi aderisce già al suddetto regime può continuare a mantenerlo fino alla naturale conclusione, ovvero cinque anni o fino al compimento del 35° anno d’età.
A. REGIME FORFETTARIO
Il regime forfettario prevede una notevole semplificazione degli adempimenti gestionali e amministrativi come qui sotto riepilogato:
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
• Esonero dall’applicazione degli studi di settore;
• Esonero dall’applicazione dell’IRAP;
• Esonero dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. “c.d. “spesometro”;
• Esonero dall’applicazione in fattura della ritenuta d’acconto;
• Esonero dagli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta (il contribuente pertanto non dovrà pagare alcuna ritenuta d’acconto sulle fatture ricevute da altri professionisti dandone comunicazione alla controparte per tempo);
• Esonero dall’applicazione dell’I.V.A. e da tutti gli adempimenti connessi
• Esonero dalla fatturazione elettronica (ad eccezione delle fatture emesse verso Pubbliche amministrazioni, vedi infra)
Il contribuente dovrà pertanto adempiere soltanto all’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le principali caratteristiche fiscali del regime sono le seguenti:
• Assoggettamento ad imposta sostitutiva pari al 15% in sostituzione degli scaglioni IRPEF e delle addizionali comunali e regionali IRPEF; la tassazione è ridotta al 5% nei primi 5 anni di attività
• Determinazione forfettaria del reddito d’esercizio e conseguente irrilevanza delle spese professionali sostenute (l’imponibile lordo è pari al 78% dei compensi percepiti; da tale importo vanno detratte le spese sostenute per i contributi Enpap soggettivo e di maternità; sul netto che ne risulta si applica il 15% di imposta, o il 5% per i primi cinque anni di attività);
Il regime forfettario non ha limitazione di durata e pertanto potrà essere applicato fintanto che se ne posseggono i requisiti.
La dicitura da apporre in fattura relativa al suddetto regime è la seguente: “Operazione in franchigia da IVA come disposto dalla Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 – Regime forfettario”
Condizione per l’accesso al regime agevolato forfettario
Dal 1/1/2019 chi inizia l’attività, per poter accedere al regime forfettario, non deve svolgere la medesima attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali siano in corso rapporti di lavoro o lo siano stati nei due esercizi precedenti.
Condizioni per il mantenimento del regime agevolato forfettario
Successivamente all’inizio dell’attività devono essere rispettati i seguenti limiti:
1) I compensi conseguiti nell’esercizio precedente devono attestarsi ad un valore pari o inferiore a Euro 65.000;
2) Non è ammessa la partecipazione in società di persone e studi associati
3) Non è ammesso il controllo diretto (azionario) o indiretto di srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella di psicologo;
4) Il reddito di lavoro dipendente e assimilato (esempio pensione) percepito l’anno precedente non deve eccedere l’importo di Euro 30.000 (introdotto con effetto 1.1.2020);
5) Le spese per assunzione di lavoratori dipendenti e assimilati non devono superare il limite dei 20.000 Euro (modifica intervenuta con effetto 1.1.2020);
E’ invece stato abolito con effetto 1.1.2020 il limite relativo al valore complessivo dei beni strumentali che alla chiusura dell’esercizio non deve superare il valore di Euro 20.000.
Coloro che iniziano l’attività libero-professionale e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicarlo nel modulo della dichiarazione di inizio attività con il quale viene loro attribuita la partita iva.
B. REGIME SEMPLIFICATO E REGIME ORDINARIO
il regime semplificato deve essere applicato da tutti i contribuenti che non rispettano i requisiti d’accesso al regime forfettario.
I principali adempimenti contabili sono i seguenti:
1) Tenuta delle scritture contabili, ovvero registrazione negli appositi registri – I.V.A. acquisti e I.V.A. vendite – di tutte le fatture attive e passive. L’aggiornamento delle scritture deve essere effettuato per le fatture attive entro il sessantesimo giorno dalla data dell’incasso mentre per le fatture passive entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata;
2) Applicazione della ritenuta d’acconto in fattura;
3) Versamento delle ritenute d’acconto sulle parcelle ricevute da altri professionisti (entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento);
4) Applicazione dell’I.V.A. in fattura per tutte le prestazioni di natura non sanitaria;
5) Presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
6) Versamento mensile o trimestrale dell’I.V.A.;
7) Comunicazione delle liquidazioni iva periodiche (trimestrali; con esclusione per chi emette solo fatture esenti)
8) Versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (applicazione degli scaglioni IRPEF e delle addizionali regionali e comunali);
9) Applicazione degli studi di settore;
10) Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A., anche estere, (c.d. spesometro) trimestrale o semestrale (l’obbligo viene ridotto o eliminato con l’emissione delle fatture elettroniche)
11) Obbligo di emissione della fattura in forma elettronica (con alcune esclusioni: vedi infra” 7. Fatturazione elettronica”).
Il regime Ordinario è sostanzialmente uguale a quello semplificato con l’aggiunta dell’obbligo della annotazione cronologica degli incassi e dei pagamenti in registro a sé stante (in aggiunta al registro “iva vendite” e iva acquisti”) e della tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
(Vecchio) regime fiscale contribuenti minimi
Tale regime viene mantenuto per un periodo massimo di un quinquennio; il regime è applicabile anche oltre al 5° anno, ma non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui si compie il 35° anno di età.
Per mantenere il diritto a tale regime agevolato occorre:
o non aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro nell’anno precedente (tale limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso in cui la partita iva venga aperta in corso dell’esercizio);
o non avere lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto),
o non avere effettuato cessioni all’esportazione;
o nel triennio precedente, non avere effettuato acquisti di beni strumentali, anche in locazione (es. affitto di immobile) e in leasing per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi);
o non essere soci di studi professionali associati, di società di persone, di s.r.l. “trasparenti” o di imprese famigliari.
Attenzione:
a) la violazione di anche uno solo delle condizioni sopra indicate fa venir meno il diritto al regime agevolato, con effetto dall’anno di imposta successivo
b) se si superano i 45.000 € di incassi il beneficio si perde già nell’anno di superamento del limite, con possibili ulteriori conseguenze in termini di iva
I vantaggi di questo nuovo regime fiscale sono:
· Assoggettamento ad imposta sostitutiva del 5%;
· I compensi indicati in fattura non sono soggetti a ritenuta d’acconto in nessun caso
· Non sono dovute l’Irpef e le addizionali regionali e comunali;
· I compensi non sono soggetti ad iva in nessun caso; pertanto si è esonerati dagli adempimenti ai fini Iva (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri);
· Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo;
· Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri con conseguenti minori adempimenti connessi e minori rischi di accertamento fiscale;
· Esonero dall’applicazione dello “spesometro” (“lista clienti – fornitori”);
· Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Resta soltanto obbligatoria:
· la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
· l’emissione delle fatture ai clienti;
· la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
· l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.
NOTA: conto corrente/incassi in contanti/tracciabilità
Per qualunque tipo di regime contabile adottato (agevolato o meno) non è obbligatorio versare gli incassi e pagare i costi professionali attraverso un conto corrente bancario o postale intestato al professionista. Tuttavia tale soluzione può essere opportuna e va valutata caso per caso.
Non sono ammesse transazioni di natura commerciale (incasso di compensi o pagamento di fatture passive e via discorrendo) per importi superiori a 3.000 € compresi; tale limite verrà ridotto a 2.000 € a partire dal 1° luglio 2020 e poi a 1.000 € a dal 1° gennaio 2021.
La Legge finanziaria 2019 ha introdotto l’obbligo di pagamento con modalità tracciata di tutte le spese mediche ai fini di beneficiare della detraibilità fiscale della spesa. Questo comporta per poter scaricare la parcella i pazienti dovrà sostenere il pagamento tramite assegno, bonifico bancario o carte di debito/credito (POS). L’obbligo del POS decorre dal 1° luglio 2020.
Nota: il cliente può pagare in contanti, nei limiti sopra indicati, la parcella del professionista avente per oggetto una prestazione sanitaria, ma la spesa non è più “detraibile” dal proprio reddito, a far data dal 1.1.2020.
7) ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) – ex Studi di Settore
Gli Isa (indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale) sono lo strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per analizzare in via preventiva se i ricavi dichiarati dal contribuente sono coerenti con le risultanze (statistiche e non) della loro banca dati.
Sostituiscono gli Studi di Settore. A differenza di questi ultimi, però sono improntati su un aspetto “premiale”.
Il risultato della loro compilazione è un voto (come a scuola!) che va da 1 a 10. Per esempio:
a) i contribuenti che ottengono un punteggio superiore o uguale a 8 sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità richiesto per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta (fino a
determinate soglie di credito per ciascun tributo, iva, irap, imposte sui redditi) e si vedono ridurre di un anno i termini di decadenza per l’accertamento fiscale
b) I contribuenti con affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi da accertamenti fondati su presunzioni semplici
c) I contribuenti con affidabilità superiore a 9 sono esclusi dalla disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito (a determinate condizioni)
Tra le principali cause di esclusione dalla disciplina degli ISA, si ricordano:
1) Chi inizia o cessa l’attività (per l’anno di inizio o cessazione)
2) I soggetti in regime forfettario agevolato e i contribuenti rientranti nel regime di vantaggio (contribuenti “minimi”)
3) Le società cooperative
Visualizza/scarica la guida dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA
ISA-guida fiscale-Agenzia_delle_Entrate
8) CIRCOLARI DEL COMMERCIALISTA
In questa sezione è possibile scaricare le circolari in arrivo dal commercialista dott. Torazza che sono divise per anno solare.
Visualizza/scarica le FAQ fiscali aggiornate a gennaio 2023






