L’Ordine degli Psicologi della Liguria ha il compito di far conoscere e curare l’osservanza del Codice Deontologico a tutela della professione e dell’utenza, ed eventualmente di provvedere a sanzionare i comportamenti dei propri iscritti di cui si riscontrino illeciti al Codice Deontologico.
L’Ordine ha inoltre il mandato di svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione attraverso la denuncia alla Procura della Repubblica.
Per effettuare segnalazioni su presunte attività irregolari in ambito psicologico è necessario contattare la Segreteria con le modalità indicate nella SEZIONE APPOSITA di questo sito. Per chiarimenti o domande in materia di deontologia professionale occorre inviare una mail a segreteria@ordinpsicologiliguria.it
CODICE DEONTOLOGICO E TUTELA PROFESSIONALE
Il Codice Deontologico raccoglie le norme di comportamento cui lo psicologo deve attenersi nello svolgimento della propria attività, fornisce i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici e per dare pregnanza etica alle azioni professionali.
Le finalità a cui tende l’operato dello psicologo sono quelle di “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo, della comunità” e “migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.” (art.3)
I principi generali che lo guidano sono la “correttezza professionale”, ”la competenza e serietà professionale”, ”l’autonomia professionale” articolati in una serie di norme che regolano i rapporti con l’utenza e la committenza (capo II), con i Colleghi (capo III) e con la società (capo IV).
Le norme del codice sono vincolanti per tutti gli psicologi iscritti e la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare.
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro (art. 38 CD).
Il Consiglio dell’Ordine vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione (art. 12 L. 56/89).
L’Ordine provvede inoltre al monitoraggio dei bandi divulgati da aziende pubbliche, enti privati, istituti scolastici e altri soggetti, in merito sia all’equo compenso (L. 49/2023 e CD*) che al rispetto dei criteri di accesso, per tutelare la professione psicologica.
Questa consigliatura ha inviato 46 istanze e richieste di revisione e adeguamento di bandi e offerte lavorative a tutela della professione.
*art. 23 CD: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell’attività professionale”.
TUTELA DELLA PROFESSIONE: VIGILANZA SULL’EQUO COMPENSO
L’Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Liguria si impegna costantemente per garantire il rispetto dell’equo compenso e la tutela della dignità professionale delle iscritte e degli iscritti. La nostra attività di vigilanza si concentra su bandi pubblici e privati relativi a progetti per sportelli psicologici nelle scuole, bandi di Aziende Sanitarie Locali e Ospedali e altre iniziative promosse da enti pubblici o privati.
In ogni caso in cui rileviamo discrepanze rispetto ai criteri di equità e correttezza professionale, interveniamo prontamente attraverso l’invio di lettere e istanze ai soggetti promotori dei bandi. Queste azioni di monitoraggio e sensibilizzazione hanno già prodotto risultati significativi: in diverse occasioni, i bandi sono stati modificati conformemente alle indicazioni fornite dall’Ordine.
Questo lavoro continuo rappresenta una tutela attiva della professione psicologica, assicurando che le condizioni di lavoro siano adeguate e rispettose del ruolo cruciale svolto dalle psicologhe e dagli psicologi nella comunità.
Invitiamo tutte le iscritte e gli iscritti a segnalare eventuali bandi o situazioni che possano violare i principi dell’equo compenso. La collaborazione di ciascuno di voi è fondamentale per rafforzare il nostro impegno collettivo nella valorizzazione della professione psicologica.
FAQ del CNOP sull’equo compenso
L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
L’esercizio abusivo si configura ogni qualvolta venga di fatto svolta un’attività che sia chiaramente riconducibile a una professione per la quale sia per Legge necessario avere una formazione ed un titolo adeguati, come quella di Psicologo. Nel caso della Psicologia, chiunque effettui le prestazioni definite precedentemente si trova perciò a commettere tale reato perseguito dall’art. 348 del Codice Penale; esso è, tra l’altro, di specie tale per cui lo Stato deve procedere d’ufficio ogni qualvolta un Organo della Pubblica Amministrazione effettua una denuncia in tal senso.
Lo stesso Codice Deontologico degli Psicologi richiede agli iscritti di contrastare tale pratica, in quanto di sicuro danno non solo per i professionisti sottoposti a concorrenza sleale, ma soprattutto per il cliente finale, che viene così a trovarsi esposto all’operato di persone incompetenti in una materia delicatissima che va ad incidere sulla salute psichica di utenti che spesso, già di per sé, si trovano in condizioni di fragilità.
DOCUMENTI UTILI
Legge 49/2023 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali